Lunedì, Maggio 21, 2012
   
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"Evitare sprechi ed immobilismo nell'edilizia"

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Consiglio Comunale: le opposizioni chiedono la redazione di progetti validi per concorrere ai bandi finanziati con Fondi Europei e la revoca di deliberazioni illegittime per evitare sprechi ed immobilismo nell’edilizia.

SAN MARCO IN LAMIS. I consiglieri comunali di opposizione hanno presentato nei giorni scorsi una richiesta di convocazione del Consiglio Comunale per discutere la redazione di progetti per i Fondi Europei (...)

e la revoca di deliberazioni illegittime di approvazione del Piano di Rigenerazione Urbana (poi diventato semplice Piano Particolareggiato) tra Via De Filippis e via San Nicandro.

Per quanto riguarda i Fondi Europei, le opposizioni vogliono evitare che si presentino progetti senza alcuna prospettiva di sviluppo. I bandi in scadenza riguardano essenzialmente il settore agricolo-forestale e rappresentano per la nostra cittadina una importante opportunità per avviare finalmente una politica di salvaguardia e valorizzazione del nostro bosco la Difesa, notoriamente in stato di abbandono e oggetto di tagli abusivi ed indiscriminati che lo stanno distruggendo. Ma, secondo le opposizioni, non basta presentare progetti tanto per concorrere all’assegnazione dei fondi: bisogna aver chiaro un progetto complessivo di sviluppo (svariate centinaia di migliaia di euro sono stai buttati al vento, ad esempio, con il rimboschimento su via San Nicandro per mancanza di sorveglianza: animali al pascolo incontrollato hanno divorato le piantine).

Con l’occasione, poi, le opposizioni chiedono all’Amministrazione conto di che fine hanno fatto gli oltre € 600.000,00 (seicentomila) incassati per affrancazione di canoni e per vendita di demanio già di uso civico). Queste somme sono vincolate e devono essere spese per migliorare il restante demanio: quale migliore occasione per un progetto veramente organico di valorizzazione del bosco, completamente demaniale e di uso civico (c’è il timore, però, che questi fondi sono serviti per altro!).

Inoltre, i consiglieri di opposizione hanno chiesto di redigere un progetto con le scuole (sempre per concorrere a fondi europei) per la creazione a Borgo Celano della “Cittadella delle Scienze”, un progetto su cui da tempo insiste il Preside Giuseppe Soccio, per recuperare, tra l’altro, l’uso della scuola elementare e dell’infanzia che è stata chiusa: si tratta di creare un orto botanico attorno al Parco dei Dinosauri (se si riuscirà a completare)  e di attrezzare laboratori di fisica, chimica, biologia, scienze della terra, ecc. nell’edificio e nell’area della scuola e del parcheggio, che attualmente non serve a niente. Tale struttura sarebbe la prima del genere nella nostra provincia e attirerebbe le scolaresche (e non solo), poiché, con la Biblioteca, il Museo ed il Santuario di San Matteo, oltre che con il bosco e le emergenze naturalistiche, sarebbe una particolare ed interessante opportunità didattica e ricreativa.

Le opposizioni, poi, chiedono la revoca delle deliberazioni che hanno approvato prima un Piano di Rigenerazione Urbanistica, diventato, poi, non si sa come, un semplice Piano Particolareggiato.

Su tali deliberazioni è intervenuta la Regione che ha chiarito l’illegittimità degli atti. La maggioranza, invece, insieme al Dirigente dell’Ufficio Tecnico, si ostina a sostenere la tesi che il rappresentante della Regione abbia espresso un parere favorevole, che i rappresentanti dell’opposizione affermano di non aver mai letto (in realtà, se si leggono i verbali della Conferenza di Servizio, il rappresentante della Regione prende atto semplicemente del fatto che i Tecnici Comunali affermano di essersi sbagliati e che il Piano non costituisce variante: in tal caso, effettivamente, la Regione non aveva più alcun titolo ad essere presente nella Conferenza di Servizio).

Ma, che l’intervento sia in variante, sostengono le opposizioni, è confermato da sentenze del TAR già emesse in precedenza, oltre che da una dettagliata lettera del Dirigente del Servizio Urbanistica della Regione.

Quindi, sostengono i consiglieri di opposizione, voler insistere significa solo perdere altro tempo e far spendere altri soldi al Comune per avvocati (sulla scorta dell’approvazione di questo piano, ne è stato presentato un altro per Porta San Severo, che, però, la stessa maggioranza ha rigettato e per il quale è pendente un ricorso al TAR; ma, per lo stesso piano il Comune deve ca. € 15.000,00 -quindicimila- all’avvocato, pur avendo vinto la causa).

Le opposizioni, inoltre, lamentano che in presenza di esposti, non doveva essere dato il permesso di demolizione dei fabbricati esistenti, sia perché non ha senso dare un permesso di demolizione senza sapere cosa si deve ricostruire, sia perché ora, di fatto, sono stati eliminati i volumi condonati che si volevano accorpare e, pertanto, ogni verifica sarà impossibile. Infine, le opposizioni fanno rilevare che l’intervento si può effettuare, ma non è detto che bisogna per forza aumentare la cubatura ingiustificatamente  e senza verificare se per quella cubatura in più vi è il rispetto di tutti i parametri di legge (dagli indici agli standard).

Infine, affermano le opposizioni, perché altri casi analoghi sono stati respinti e si va davanti ai giudici per sostenere esattamente il contrario di quello che si sostiene per questo caso?

I consiglieri di opposizione hanno fatto pervenire alla redazione sia la loro proposta di deliberazione di revoca sia la lettera del Dirigente del Servizio Urbanistica della Regione, così ognuno può rendersi conto delle tesi dell’opposizione.

C’è da augurarsi che anche i partiti ed i consiglieri di maggioranza dicano la loro.

Una seduta del Consiglio Comunale per discutere di questo tema si terrà il pomeriggio del 16 luglio.

La richiesta è stata firmata dai consiglieri Palumbo, D’Amico, Cera, Soccio, Torre (Tardio è fuori San Marco, ma ha sempre condiviso, sulla materia, le opinioni degli altri consiglieri di opposizione).

Allegati:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

-con delibera di Consiglio comunale n 22 del 12/03/2009 è stato adottato il Programma Integrato di Rigenerazione Urbana relativo alla zona Via San Nicandro, Via ai Monti, Via De Filippis in variante al PdF in vigore nel Comune di San Marco in Lamis, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n 21/2008 presentato dalla ditta Nuovedilizia s.r.l.;

-in data non precisata è stata convocata la Conferenza dei Servizi prevista dall’art. 6 della L.R. 21/2008 per il 26/05/2009 alle ore 10.30.

- dopo varie sedute la Conferenza dei servizi  non approva alcuno schema di accordo di programma né lo stesso o le eventuali coclusioni sono  state approvat4e dal Presidente della Giunta Regionale e sottoposte a ratifica del Consiglio Comunale entro trenta giorni   come previsto dai commi  3 e 9 dell’art. 6 della L.R. 21/2008;

- con Delibera di Consiglio Comunale n 31 del 31/03/2010 è stato approvato il Piano Particolareggiato (ex programma integrato di rigenerazione urbana) relativo alla zona di Via San Nicandro, Via ai Monti, Via De Filippis. Schema di Convenzione per edilizia residenziale pubblica convenzionata ai sensi della L.R. n 14  art. 7 bis di integrazione della L.R. 21/2008;

DATO ATTO CHE

un piano urbanistico non può essere adottato dal Consiglio Comunale  come Programma di Rigenerazione Urbana in variante al PdF, trasformato in Piano Particolareggiato da una Conferenza dei Servizi che non ha alcuna competenza al riguardo, e approvato in Consiglio Comunale come Piano Particolareggiato;

CONSIDERATO CHE

- ad ogni atto precedente  è stata presentata opposizione da parte del Consigliere Comunale prof. Leonardo Palumbo  sia dal punto di vista amministrativo che da quello tecnico-urbanistico;

- il dirigente dell’ufficio Urbanistico Regionale ing. Giordano con nota  di prot. 9931 del 17/06/2010, allegata alla presente, riconosce la validità delle osservazioni espresse dal consigliere Palumbo e in particolare evidenzia quanto segue:

1-la proposta presentata dalla Nuovedilizia s.r.l. non ha i contenuti e i requisiti richiesti dagli artt. 2 e 4 della l. r. n. 21/08 ma è più propriamente una variante al P.P. c.d. “la Selva”; in particolare la stessa proposta interessa una superficie di mq. 1.750,00 di cui mq. 545,00 coperti da fabbricati e mq. 1.205,00 di superficie libera e per detta configurazione non sussiste il requisito richiesto dall’art. 2 - punto 3 – della l.r. n. 21/2008 ( “i  Programmi integrati devono interessare ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati ").

2-Il ricorso all’art. 7bis della l.r. n. 21/08 non risulta ammissibile atteso che la norma prevede la possibilità di delocalizzare volumetrie solo e soltanto se ricadono all’interno delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma  5° del citato art. 7bis, fattispecie quest’ultima non rinvenibile né dichiarata negli atti trasmessi.

A quanto innanzi va aggiunto che la stessa norma prevede altresì  la possibilità di delocalizzare le volumetrie che costituiscono detrattori della qualità paesaggistica,urbanistica ed architettonica del contesto interessato in aree diverse rispetto a quelle di sedime delle volumetrie di cui innanzi. Nel caso di specie trattasi più propriamente di demolizione e ricostruzione delle volumetrie condonate che vengono sostanzialmente riallocate nella stessa area, in contrasto con lo spirito e le finalità della norma regionale di eliminazione dei detrattori come innanzi elencati.

3-Per quanto attiene agli aspetti amministrativi si evidenzia che la Conferenza di Servizi attivata dopo la formale adozione di cui alla delibera C.C. n. 22/2009, secondo il modulo procedimentale previsto dall’art.6 della l.r. n. 21/2008 ha carattere istruttorio e non decisorio rientrando nelle competenze del Consiglio Comunale e della Giunta Regionale le determinazioni esaustive previste dalla stessa l.r. n. 21/08.

Nel caso di specie si rileva che il procedimento attivato con delibera C.C. n. 22/2009 risulta di fatto non portato a compimento, senza fornire alcuna giustificazione. A fronte delle determinazioni adottate con la delibera C.C. n. 22/2009, con la delibera di C.C. n. 3/2010 e sulla base di una interpretazione della norma di cui all’art. 7bis della l.r. n. 21/08 – peraltro non applicabile alla luce di quanto in precedenza esposto – si provvede ad approvare il c.d. P.P., limitato alle aree in questione che si traduce nel mantenimento delle volumetrie condonate (previa demolizione e ricostruzione nell’ambito della stessa area) e nella riallocazione delle volumetrie (lotto) originariamente previste dal P.P. “la Selva” per l’area in questione. Il tutto in variante non solo al P.P. ma anche al vigente P.F. ( atteso il superamento del carico insediativo previsto dallo stesso P.P.) che richiede comunque l’approvazione regionale.

4-A quanto innanzi va aggiunto che ogni pianificazione esecutiva nonché ogni variante allo strumento urbanistico generale necessita di valutazione Ambientale strategica prescritta dal D.Ivo n. 4/2008, secondo le correlate circolari regionali in materia.

- il TAR Puglia con sentenza  N. 01150/2008 REG. SEN. ,allegata alla presente, ha respinto il ricorso della LOBCO e  ha riconosciuto la  validità delle motivazioni dell’Amministrazione Comunale di San Marco in Lamis che hanno portato  al diniego di adozione del  piano particolareggiato con previsione di recupero, previsto sulla stessa zona di Via San Nicandro - Via De Filippis  e con gli stessi confini,  motivando l’infondatezza del ricorso e la condanna per il ricorrente con i seguenti motivi:

  1. carenza di previa individuazione dell’area da recuperare da apposita e indispensabile strumentazione urbanistica;
  2. il piano proposto, pur avendo finalità di recupero( oggi PIRU ), riguardava un’area in parte inedificata e non immobili degradati, bensì un solo immobile condonato, peraltro di modesta cubatura;

Motivi questi validi ancora oggi, nonostante la sostituzione della terminologia pur restando simili i concetti, sia per la mancanza di PUG che ripianifichi la zona sia per l’inapplicabilità del PIRU sia per la mancanza di strumentazione urbanistica generale adeguata alle LL.RR. 56/80 e 20/2001;

RITENUTO URGENTE ED INDIFFERIBILE

adottare provvedimenti di autotutela  per evitare danni ai singoli e all’Ente

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO, VISTE:

le leggi regionali in vigore  e in premessa richiamate,

la L.R. 56/80 e la L.R. 20/2001

assunti i pareri in ordine alla regolarità tecnica

DELIBERA

 

DI REVOCARE………..