Martedì, Maggio 22, 2012
   
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San Marco: provvedimento urgente per assicurare la tutela igienico sanitaria e il decoro urbano

07112009659

Oggetto: Servizio di gestione  dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento – Provvedimento contingibile ed urgente per assicurare la tutela igienico sanitaria e il decoro urbano.

IL SINDACO

RILEVATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 09.12.2010 si è preso atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 8155/2010 di annullamento dell’aggiudicazione definitiva alla ditta Geotec Ambiente S.r.l. del servizio R.S.U. di questo Comune, con conseguente annullamento del contratto di servizio stipulato in data 08/10/2008, Rep. n. 7417;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale, n. 228 del 14.12.2010, con cui si demanda al Sindaco, in qualità Responsabile dell’igiene e salute pubblica nell’ambito del centro abitato comunale, l’adozione di ogni atto ritenuto necessario a tutela della sicurezza e salute pubblica della cittadinanza e al Responsabile del Settore LL.PP., Manutenzione ed Ambiente la predisposizione degli atti successivi e conseguenti, per quanto di propria competenza, per l’indizione della nuova gara;

VISTA la nota, prot. 206 del 10.01.2011, del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione avente ad oggetto “Relazione relativa al servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. nella città di San Marco in Lamis”;

CONSIDERATO che, al fine di garantire e tutelare l’igiene e la salute pubblica, l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, si rende improcrastinabile l’affidamento temporaneo ad un soggetto specializzato che consenta di effettuare i servizi rifiuti R.S.U. e R.D. con il sistema porta a porta, nelle more dell’affidamento, con gara ad evidenza pubblica, del servizio citato  in oggetto, da parte dell’ufficio preposto;

PRESO ATTO che la ditta fino ad oggi aggiudicataria del servizio non ha adempiuto agli obblighi contrattuali, così come si evince dalle numerose contestazioni e diffide ad adempiere nonché i numerosi atti di pignoramento presso terzi presenti agli atti di questo Comune;

CONSIDERATO che si rende necessario, nelle more dell’espletamento tramite gara ad evidenza pubblica, assicurare il servizio integrato di igiene urbana;

DATO ATTO che sono pervenute le disponibilità di diverse società specializzate nel servizio integrato di igiene ambientale ad effettuare il servizio e che le stesse hanno dichiarato di possedere tutti i requisiti di cui al D.Lgs. 163/06 e mezzi ed attrezzature adeguati;

CONSIDERATO che la Società Coop. Sociale di tipo B “Edilverde” di San Severo, si è resa disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni definite nel Capitolato prestazionale e disciplinare d’oneri, con un canone mensile pari a 85.000,00 €, inferiore a quello in essere;

RITENUTO pertanto necessario, sussistendo allo stato le condizioni di necessità ed urgenza che ne giustificano l'adozione, procedere all’affidamento temporaneo del servizio, fino al ripristino dell’ordinarietà del servizio integrato di igiene ambientale, alla Società Coop. Sociale di tipo B “Edilverde”;

VISTO l’art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 10 dell'O.P.C.M. 4 luglio 2008, n. 3690, pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile (Ordinanza n. 3690);

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI, in particolare, i commi 5 e 6 dell'art. 50 e l'art. 54 del predetto t.u.o.e.l. n. 267/2000 (quest'ultimo nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125);

VISTO il D.M. 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione), pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 2008, n. 186.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,

IL SINDACO

ai sensi dell’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii. che conferisce al sindaco, qualora si verifichino condizioni di urgente necessità, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, pur garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano l’adozione del sopra richiamato art. 191 del D.Lgs. 152/2006,

DISPONE

  1. Di procedere, stante l'urgente necessità di porre rimedio ad una situazione di gravissimo pericolo per la salute, l'igiene pubblica ed il decoro urbano, all’affidamento diretto del  servizio di gestione  dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, per il tempo strettamente necessario all’espletamento della gara d’appalto e quindi al ripristino dell’ordinarietà del servizio, utilizzando il sistema porta a porta secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato prestazionale e disciplinare d’oneri e del Regolamento per la disciplina dei servizi di igiene urbana  approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 26.06.2007,  allegati alla presente, e con i sotto elencati ulteriori servizi:

-     Manutenzione verde Pubblico, come da programma definito dall’Amministrazione (ufficio Agricoltura);

-     Raccolta e smaltimento rifiuti cimiteriali.

La ditta dovrà garantire, inoltre, almeno la percentuale  del 10% della raccolta differenziata.

Il servizio sarà espletato con decorrenza dal 15.02.2011, per una durata di 6 (sei) mesi,  con corrispettivo “a corpo” di € 85.000,00/mensile, oltre IVA al 10%, con affidamento provvisorio e temporaneo alla Società Coop. Sociale di tipo B “Edilverde” con sede in San Severo in Via Teresa Masselli, n. 8, iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali al n. BA 04402, rappresentata dal Sig. Vincenzo Di Nauta, in qualità di Amministratore Unico, nato a Pescara  il 04.02.1975 e residente ad Apricena, P.zza dell’Unità , n.11;

  1. la ditta affidataria, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, è autorizzata ad utilizzare il personale attualmente operante presso il cantiere di San Marco in Lamis;
  1. di affidare alla Società Coop. Sociale di tipo B “Edilverde” i locali di proprietà Comunale siti in via Amendola, in comodato d’uso gratuito, ai fini del loro utilizzo come ufficio, spogliatoio,  ricovero automezzi e officina per piccole manutenzioni;
  1. Il Responsabile del Settore LL.PP. ed Ambiente del Comune di San Marco in Lamis, resta incaricato di curare ogni conseguente e/o consequenziale adempimento gestionale, assumendo adeguato impegno di spesa e sottoscrivendo il contratto;
  1. Di comunicare il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva

Competenza:

  1. Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
  2. Al Ministro dell’Ambiente;
  3. Al Ministro delle Attività Produttive;
  4. Al Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia;
  5. Al Presidente della Provincia di Foggia;
  6. Al Prefetto di Foggia;
  7. All’ATO FG1;
  8. Al Presidente Consiglio Comunale;
  9. Alla Giunta Comunale;
  10. Al Segretario Comunale;
  11. Al Responsabile del Settore Polizia Municipale;
  12. Al Responsabile del Settore LL.PP.;

m.  Al Responsabile del Settore Urbanistica;

  1. Al Responsabile del Settore Economico Finanziaria;
  2. Alla Società Coop. Sociale di tipo B “Edilverde”;
  1. che il presente provvedimento venga altresì pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di San Marco in Lamis;
  1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR di Bari nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

 

Il Sindaco Avv. Michelangelo Lombardi