Politica
San Marco in Lamis: PD, Sel e Socialisti intervengono sulla questione della sentenza TAR

In merito alle notizie pubblicate su vari organi di informazione (Focus) sulla sentenza del TAR Puglia che condanna il Comune di San Marco al pagamento di oltre 900.000 euro alla società Nuovaedilizia, corre l’obbligo di fornire alcune precisazioni su quanto è stato affermato. In primo luogo, va chiarito che non c’è stata una gestione allegra e poco oculata della vicenda. Inoltre, non c’è stata alcuna volontà di favorire interessi illegittimi di alcuno.
Condizioni queste ribadite anche dalla sentenza del TAR che riconosce la piena e totale correttezza della procedura amministrava.
I FATTI. La Regione Puglia, in via informale, contattata ed incontrata più volte da rappresentanze dell’Amministrazione comunale, comunicava che, in merito alla proposta di recupero dell’area degradata di Via Sannicandro, era in preparazione una legge che avrebbe potuto risolvere l’annoso problema. Infatti, nel 2008, la Regione Puglia approvava la legge 21, che prevedeva i Piani Integrati di Rigenerazione Urbana anche in assenza di strumenti Urbanistici (PRG o PUG). A seguito dell’emanazione di questa legge, la società Nuovaedilizia presentava la propria proposta di Piano di Recupero e l’Amministrazione comunale incontrava nuovamente i funzionari del settore Urbanistica della Regione, i quali affermavano che la proposta della Nuovaedilizia non poteva configurarsi come PIRU ma era da considerarsi come una variante al PDF. Allo stesso tempo, la Regione informava gli amministratori che era in preparazione una modifica alla legge 21 del 2008. Intanto, la Nuovaedilizia chiedeva alla P.A. di esprimersi, entro i termini di legge, sul progetto presentato.
In data 12 marzo 2009, il Consiglio comunale adottava il Piano considerandolo variante al Piano di Fabbricazione e convocava la Conferenza di servizi con gli enti sovraordinato (tra cui la Regione Puglia).
Nella Conferenza di servizi la Regione prendeva atto che esistevano i presupposti di applicabilità della nuova Legge regionale n. 14/2009, che -all’art. 7 bis- prevedeva la possibilità di trasportare in aree diverse le volumetrie di edifici demoliti per ragioni di miglioramento dell’ambiente. Infatti, nel verbale n. 3 della stessa Conferenza del 25 settembre 2009, la Regione affermava testualmente: “preso altresì atto che l’intervento di rigenerazione urbana, così come innanzi descritto, è compatibile con quanto disposto all’art. 7 bis L.R. 14/2009, nel frattempo entrata in vigore e che permette la demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti, senza potersi avvalere della misura premiale del 35% prevista dall’art. 7/bis, comma 2, della stessa legge, ovvero prende atto che il programma di rigenerazione urbana, anche per la parte di demolizione e ricostruzione non comporta la formazione di una variante urbanistica e pertanto il Consiglio comunale dovrà eventualmente approvare detto programma ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 56/1980”.
Non solo, prima del suddetto Consiglio comunale del 12 marzo, il Comune di San Marco contattava ed incontrava nuovamente i funzionari della Regione Puglia per avere conferma della correttezza della procedura che si intendeva adottare, tanto che, in data 24 febbraio 2010, perveniva al comune di San Marco in Lamis una lettera, a firma del funzionario che aveva partecipato alla Conferenza di Servizi, Arch. Di Trani, che, in risposta all’esposto inviato dal consigliere Palumbo, confermando la correttezza della procedura adottata dal Comune di San Marco, affermava: “…ritiene di aver operato nel pieno rispetto della normativa vigente, oltre ad aver dato in via collaborativa un contributo critico alla problematica in questione al quale l‘Ufficio Tecnico Comunale si è associato, ovvero, ancora, si ritiene che le argomentazioni addotte dal Consigliere Prof. Palumbo non trovano alcuna giustificazione nei confronti di quanto operato dal sottoscritto per conto dell‘Amministrazione regionale”. Quindi, non c’è alcun escamotage ma la presa d’atto di quanto espresso dal funzionario incaricato dalla Regione Puglia, Arch. Di Trani. Pertanto, il Consiglio comunale approva il piano proposto, come Piano Particolareggiato, con delibera n. 31 del 31 marzo 2010.
La demolizione dei ruderi, che non presupponeva l’automatico avvio della fase di realizzazione del Piano in questione, veniva autorizzata in data 24 maggio 2010, due mesi dopo l’approvazione del Piano in Consiglio comunale (31 marzo 2010) e un mese prima che giungesse la lettera del Dirigente del Servizio Urbanistica della Regione Puglia (22 giugno 2010), nella quale si affermava che si trattava di variante e che il Consiglio comunale non poteva approvare il Piano Particolareggiato. Al fine di chiarire la situazione, anche a seguito degli atti contraddittori degli uffici regionali, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, con comunicazione del 7 settembre 2010, chiedeva ufficialmente all’Amministrazione comunale di assumere un parere legale sulla vicenda che veniva conferito con Delibera di Giunta n. 174 del 14 ottobre 2010. Tale parere, redatto dall‘Avv. Mescia, nel rilevare la contraddittorietà degli atti prodotti dalla Regione Puglia, poneva l‘attenzione sulla necessità di contemperare le esigenze di autotutela della P.A. e la valutazione degli interessi dei destinatari del provvedimento di annullamento.
In questa breve cronistoria sono riassunti i motivi del lasso di tempo intercorso tra la richiesta di revoca in autotutela, pervenuta dalla Regione, e l’annullamento del Piano.
E’ da rammentare, inoltre, il fatto che i gruppi politici, sia di maggioranza che di minoranza presenti in Consiglio comunale, a tutto il 2008, erano favorevoli ad individuare un percorso idoneo alla soluzione dell’annoso problema.
Da quanto sopra esposto, si ritiene che la sentenza del TAR sia sbagliata, ingiusta e contraddittoria (da un lato riconosce la correttezza della procedura amministrativa adottata e dall’altro, invece, condanna il Comune al pagamento di presunti danni).
Contro tale sentenza bisogna ricorrere in appello e difendere con forza e determinazione gli interessi del Comune.
Partito Democratico, Sinistra Ecologia e Libertà, Partito Socialista Italiano
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