Venerdì, Maggio 24, 2013
   
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Parcheggi a pagamento: la risposta del Presidente del Consiglio Comunale all’avv. Luigi De Nisi

Spagnoli_Pasquale

Preg.mo avv. Luigi De Nisi,

raccolgo con piacere il tuo invito per un mio intervento sulla questione dei parcheggi a pagamento e Ti comunico per iscritto quanto da me già detto in forma verbale in uno dei nostri amichevoli colloqui.

Ho ricevuto in copia, anzi è più corretto dire che mi sono fatto la copia, della prima pagina della petizione popolare sui parcheggi a pagamento e relativa, precipuamente, alla richiesta di “revoca di tutti gli atti amministrativi, adottati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, riguardanti l’istituzione dei parcheggi a pagamento”.

La materia è normata dall’art. 7 del Codice della Strada che individua nel Sindaco e nella Giunta gli Organi deputati ad adottare i provvedimenti sulla regolamentazione della circolazione nei centri abitati.

Il Consiglio Comunale, quale Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ha invece competenza limitatamente agli atti fondamentali indicati nell’art. 42 del TUEL e a quanto previsto negli artt. 24 e segg. dello Statuto Comunale.

Nello specifico l’istituto della petizione è sancito nell’art. 51 dello Statuto Comunale che al comma 2 così recita:”La petizione è esaminata dall’organo competente entra trenta giorni dalla presentazione”, nel mentre all’art. 54 comma 2 si stabilisce che: “il termine può essere prorogato per una sola volta e per ulteriori 30 giorni con deliberazione motivata”.

Da una disamina delle disposizioni di Legge vigenti, rispetto agli atti amministrativi richiamati dai proponenti, prima facie, non pare che possa individuarsi nel Consiglio Comunale, e men che meno nel Presidente di questa assise, gli organi competenti a revocare “tutti gli atti amministrativi adottati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, riguardanti l’istituzione dei parcheggi a pagamento”.

Ad ogni buon conto sarà cura dello scrivente informare innanzitutto la Conferenza dei Capigruppo perché ritengo che nella fattispecie sia applicabile, per quanto norma antiquata, l’art. 44 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che individua nel “Consiglio” l’organo deliberante sulle proposte, istanze o petizioni presentate.

Riguardo poi alla modalità di presentazione e alla garanzia per l’esame delle petizioni, rimando all’avv. e collega De Nisi, e quindi non al portavoce di un comitato, il contenuto dell’art. 53 comma 2 e dell’art. 54 comma 1 del richiamato Statuto Comunale che non dispongono “inutili formalismi”, ma concreti atti formali da seguire nel rispetto del dettato normativo di riferimento.

Distintamente.

Il Presidente del Consiglio Comunale

f.to: Avv. Pasquale Spagnoli


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