Ma il ricorso è ancora facoltativo. Permangono i dubbi sui requisiti necessari per svolgere questo ruolo. Dal 21/03/2011 si è dato il via a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del D.lgs 28/2010 che prevede i casi di mediazione civile obbligatoria e che vedrà la sua piena applicazione il 20 marzo del 2012, quando la mediazione, ad oggi ancora facoltativa, sarà applicata anche alle controversie condominiali e sulla R.C.A.
Il Legislatore ha stabilito che il ricorso alla mediazione civile dal 21/03/2011 riguarda le controversie in materia di: diritti reali - divisione - successioni ereditarie - patti di famiglia - locazione - comodato -affitto di aziende - responsabilità medica - risarcimento derivante da diffamazione con il mezzo della stampa - con altro mezzo di pubblicità - contratti assicurativi - bancari e finanziari.
E’ d’uopo precisare che l’istituto in questione comporta un costo di giudizio più elevato rispetto al giudizio ordinario, si parte da un costo min. di 40 € ad un max di 9.200 € , varia a seconda del valore della causa, oltre ad una maggiorazione di 1/5 da applicare in base al caso.
Nel giudizio ordinario, dinanzi al giudice naturale precostituito per legge (il giudice che la legge individua in base a criteri certi e oggettivi), invece, il contributo unificato di iscrizione a ruolo, varia da un min. di 33 € fino ad un max di 1221 €.
Accanto a questa nota dolente, non può non riconoscersi il vantaggio, in termini di tempi processuali, che l’istituto in questione offre: l’iter processuale dovrebbe concludersi in quattro mesi (120 giorni).Questo dato presta il fianco ad un’ulteriore osservazione: il ricorso alla conciliazione non è alternativo alla giurisdizione ordinaria.
Se la conciliazione fallisce, le parti potranno adire il giudice ordinario per vedere tutelate le proprie ragioni con conseguente aggravio di spese giudiziarie.
A ciò si aggiunga che se il Giudice dovesse, poi, fare propria la proposta avanzata nel procedimento di conciliazione, la parte che l’aveva a suo tempo rifiutata si vedrebbe condannata al pagamento delle spese processuali e legali anche della controparte.
Tirando le somme: l’istituto della conciliazione segna un notevole passo in avanti nel tentativo di snellire il sistema processuale civile italiano (più volte condannato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea per la lentezza del suo operato), ma non può, nel contempo sfuggire agli occhi di un attento osservatore il permanere in materia di diverse zone d’ombra. Tanto per citarne alcune, non sappiamo da chi verrà svolta l’attività di terzo imparziale visto che la legge non indica espressamente le qualità e i criteri della figura del conciliatore, tale ruolo può essere rivestito da chiunque, previo possesso di un diploma di laurea triennale, frequenti un corso di 50 ore.
In questo modo si offre un’ulteriore opportunità a tutti, ma non agli addetti ai lavori, non si parla espressamente di competenze giuridiche.
E’ auspicabile un intervento del legislatore altrimenti ci troveremmo di fronte ad un danno alla giustizia costituzionalmente garantito.
Nell’attesa, per fortuna, comincia a farsi sentire la voce dell’OUA (Organismo Unitario Avvocatura Italiana) che ha presentato in materia un ricorso sul quale si pronuncerà a breve il TAR del Lazio.
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