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Le proposte dell'IDV per l'istituzione della consulta delle attività produttive e della gioventù

SAN MARCO IN LAMIS - La sezione dell’Italia dei Valori di San Marco in Lamis ha trasmesso alle forze politiche e sociali della città una bozza di regolamento per l’istituzione della Consulta delle Attività Produttive e della Consulta della Gioventù ed ha indetto un incontro da tenersi venerdì 30 settembre 2011 alle ore 19,30 presso il Centro Sociale (laboratorio ludico-artigianale Via Pozzo Grande).
Nella lettera che accompagna la bozza si dice, tra l’altro, che tali strumenti di partecipazione possono costituire una valida occasione per consentire a tutti i soggetti interessati di formulare proposte e concorrere in maniera fattiva per affrontare tematiche che sicuramente sono tra le più urgenti ed importanti della nostra cittadina: lo sviluppo economico e le prospettive per le future generazioni.
Naturalmente, si tratta solo di una proposta e di una bozza come base di confronto e di iniziativa comune tra tutte le forze politiche e sociali di San Marco, nella convinzione che il testo da proporre al Consiglio Comunale debba essere frutto di un’elaborazione comune e di una iniziativa unitaria e che non debba essere presentato da un singolo partito.
La sezione dell’IdV invita tutti i cittadini, anche attraverso questo sito, a fa pervenire osservazioni e suggerimenti.
CONSULTA CITTADINA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
(Regolamento)
Art. 1
Il Comune di San Marco in Lamis considera le attività produttive un ambito strategico di primaria importanza, soprattutto in considerazione della progressiva diminuzione della popolazione residente e della riduzione di numerose attività artigianali, agricole, commerciali, nonché di attività professionali e nel settore dei servizi. Per arginare tali fenomeni, è indispensabile concentrare risorse di vario genere: da quelle finanziarie a quelle della strumentazione urbanistica, dalla semplificazione delle procedure al sostegno alle imprese e alla consulenza.
Art. 2
Per le finalità di cui al precedente articolo, è istituita la Consulta Cittadina delle Attività Produttive con il compito di collaborare con gli organi del Comune, secondo le modalità del presente Regolamento.
Art.3
La Consulta Cittadina delle Attività Produttive è così composta:
2 rappresentanti degli agricoltori ed allevatori;
2 rappresentanti dei commercianti (a posto fisso e ambulanti);
2 rappresentanti degli artigiani;
2 rappresentanti delle libere professioni;
1 rappresentante degli operatori turistici,
1 rappresentante delle istituzioni di istruzione e formazione;
Sindaco o Assessore delegato (?)
Viene nominata con deliberazione del Consiglio Comunale su proposta delle varie categorie
Art. 4
La Consulta Cittadina delle Attività Produttive elegge al suo interno il Presidente (diverso dal Sindaco), che convoca l’organo e stabilisce l’O.d.G delle adunanze. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale che cura la tenuta della documentazione, degli atti e della corrispondenza.
Art. 5
La Consulta Cittadina delle Attività Produttive adotta formali deliberazioni che vengono raccolte ed archiviate quali atti pubblici in apposito registro dei verbali e vengono trasmesse agli organi comunali competenti.
Art. 6
La Consulta Cittadina delle Attività Produttive esprime parere obbligatorio, non vincolante, ma devono essere comunque inserite nelle premesse e nella narrativa degli atti che concernono le seguenti materie:
- strumentazione urbanistica di carattere generale e regolamento edilizio, con particolare riguardo ai piani di insediamento produttivo;
- piano commerciale e del traffico;
- gestione del patrimonio, in particolar modo di quello boschivo;
- promozione turistica;
- bilancio di previsione.
La Consulta Cittadina delle Attività Produttive, inoltre, propone agli organi comunali la promozione di studi e conferenze, oltre che suggerire la richiesta di consulenze per specifici temi di particolare complessità.
Art. 7
Il Presidente della Consulta Cittadina delle Attività Produttive convoca normalmente l’organismo con cadenza trimestrale, salvo ogni altra necessità. Nella prima seduta annuale, la Consulta redige un documento programmatico, mentre nell’ultima approva il resoconto dell’attività svolta anche in rapporto all’attività degli organi comunali.
Art. 8
Le richieste al Consiglio Comunale di trattazione di argomenti di cui all’art. 6, formulate dalla Consulta con apposita deliberazione, sono poste all’ordine del giorno dal presidente del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla richiesta.
Art. 9
Alle sedute della Consulta possono partecipare tecnici e consulenti invitati dal Presidente o da suoi componenti.
Art. 10
Al Presidente ed ai componenti della Consulta non spetta alcun compenso.
I componenti della Consulta hanno diritto di accesso agli atti di competenza con semplice richiesta orale ai responsabili di settore; il rilascio di copie è subordinato a richiesta scritta e all’autorizzazione del Sindaco (?).
CONSULTA DELLA GIOVENTÙ
Art. 1
Il Comune di San Marco in Lamis favorisce la formazione dei giovani, sostiene ogni utile iniziativa per combattere le devianze e promuove la partecipazione attiva dei giovani alla vita civile ed istituzionale.
Art.2
Per le finalità di cui al precedente articolo è istituita la Consulta della Gioventù di San Marco in Lamis con il compito di collaborare con gli organi del Comune.
Art. 3
La Consulta della Gioventù formula pareri in merito ai seguenti argomenti:
- istruzione e formazione professionale;
- orientamento scolastico;
- attività culturali;
- organizzazione di spazi pubblici dedicati ai giovani,
- attività ed impianti sportivi;
- servizi di ascolto e consulenza per prevenire devianze.
Art. 4
La Consulta della Gioventù è costituita dai rappresentanti di organizzazioni giovanili (definire il numero). Possono far parte della Consulta i rappresentanti di gruppi giovanili, anche se non formalmente costituiti in associazioni. L’indicazione di tali rappresentanti deve essere fatta da almeno (100?) giovani di età compresa tra 16 e 25 anni su apposito modello e con firma autenticata. Ciascun giovane può firmare per un solo gruppo.
Le designazioni sono formalizzate con deliberazione del Consiglio Comunale.
Art. 5
La Consulta della Gioventù elegge al proprio interno, a maggioranza dei componenti, un Portavoce che esercita anche le funzioni di Presidente con il compito di convocare le riunioni.
La Consulta adotta deliberazioni che, opportunamente verbalizzate e raccolte in un registro, vengono inviate agli organi comunali.
Art. 6
Gli organi comunali, nelle deliberazioni riguardanti argomenti di cui all’art. 3 del presente regolamento e per ogni argomento che abbia attinenza con problematiche giovanili, devono richiamare in narrativa e nelle premesse il parere espresso dalla Consulta..
Art. 7
I componenti della Consulta hanno accesso agli atti che riguardano gli argomenti di sua competenza e possono ottenerne copia con semplice richiesta scritta. Gli uffici comunali sono tenuti a collaborare con i componenti della Consulta.
Art. 8
La consulta si riunisce normalmente ogni tre mesi e ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente e da un terzo dei componenti. Può essere convocata anche su richiesta del Sindaco e della Giunta e del Consiglio Comunale.
Art. 9
Nel bilancio comunale è prevista una somma, anche minima, per il funzionamento della Consulta. Ai suoi componenti, tuttavia, non spetta alcun compenso. La verbalizzazione e la tenuta della documentazione della Consulta è affidata ad un dipendente comunale designato dall’Amministrazione (o dal Segretario Generale).
Art. 10
Il Portavoce della Consulta può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale per esporre le proposte della Consulta e per illustrare la relazione annuale di previsione e programmazione ed il resoconto sulle attività svole in collaborazione con gli organi comunali.
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