Giovedì, Maggio 24, 2012
   
TEXT_SIZE
Banner

Sentenza del TAR che condanna il Comune: come si sono svolti i fatti

idv_logo

Il PD, Sel e Socialisti hanno pubblicato su questo ed altri siti un comunicato che, secondo noi, non contribuisce a stabilire la verità dei fatti. E, se non si stabilisce la verità, ancora una volta, il Comune si aggroviglierà in una matassa di chiacchiere che, alla fine, porteranno solo ed unicamente al solito sperpero di denaro pubblico, tanto nessuno paga di tasca propria. Innanzitutto, bisogna partire da un dato elementare e fondamentale: gli atti amministrativi valgono e contano per quello che dicono oggettivamente.

Quello che è stato detto in riunioni informali (alle quali, però, non si dice chi ha partecipato nelle diverse fasi) non ha alcun valore dal punto di vista del diritto amministrativo. Ora, gli atti, sia quelli citati nel comunicato che quelli ignorati, non dicono quello che PD, Sel e Socialisti vogliono far credere.

Già l’adozione del Piano è avvenuta in maniera poco lineare, poiché l’oggetto della Deliberazione n. 22 del 12.03.2009 è stato cambiato rispetto a quello comunicato con l’avviso dell’Ordine del Giorno, tanto è vero che il Segretario Generale ha dovuto allegare alla deliberazione una precisazione, dalla quale si evince che il Consiglio Comunale doveva discutere solo dell’attivazione della procedura per una “eventuale adozione” del PIRU e non dell’adozione, come poi è avvenuto (vedi allegato n. 1). Anche il parere del Responsabile del Settore Urbanistica non parla di adozione del Piano, ma di “eventuale variante”. Dire, come si dice nel comunicato, che “il Consiglio comunale adottava il Piano considerandolo variante al Piano di Fabbricazione” è dire le cose dal proprio punto di vista, senza rispettare l’oggettività degli atti, come è stato fatto ampiamente rilevare nel corso della seduta del Consiglio e come risulta dai verbali della stessa.

Il brano riportato nel comunicato riferito alla Conferenza di Servizi viene introdotto da questa frase: “la Regione affermava testualmente”. Non è vero perché, come si può leggere dalla copia del verbale (allegato 2), non la Regione, ma “la conferenza prende altresì atto che”. Inoltre, il verbale continua e vi si legge: “l’arch. Fernando Di Trani dell’Ufficio Urbanistica della Regione Puglia, preso atto che non sussiste la formazione di una variante urbanistica ritiene quindi di non esprimere alcun parere in merito circa gli aspetti urbanistici, attesa l’esclusiva competenza del Consiglio Comunale”. Per quanto riguarda, poi, la giustificazione che il Piano non era in variante per il sopravvenuto “disposto all’art. 7 bis L.R. 14/2009”,  tale dato emerge per la prima volta nella relazione dell’Ufficio tecnico, che è stata letta in una precedente seduta della Conferenza di Servizi alla quale risulta assente proprio l’arch. Di Trani (allegato 3).

L’arch. Di Trani, poi, nella lettera di risposta all’esposto del consigliere Palumbo, “non conferma la correttezza della procedura adottata dal Comune di San Marco”, ma riporta i fatti come si sono svolti e contesta le argomentazioni di Palumbo nei suoi confronti personali e non già nei confronti della legittimità degli atti (allegato 4), tanto è vero che, successivamente, ha firmato con l’ing. Giordano, Dirigente del Servizio Urbanistica, la lettera che conferma le illegittimità. Si è trattato, perciò, effettivamente di un escamotage, proprio per non far pronunciare la Regione: infatti, diversamente, la Conferenza di Servizi avrebbe dovuto approvare un accordo di programma, il cui schema doveva essere depositato per trenta nella segreteria del comune, perché chiunque potesse prenderne visione, e pubblicato, oltre che sul BURP, su due quotidiani provinciali. Gli interessati, in questi trenta giorni, potevano presentare osservazioni, cui doveva rispondere il soggetto proponente.

Dopo altri trenta giorni, il Sindaco doveva chiedere al Presidente della Giunta regionale di convocare gli stessi soggetti della Conferenza di Servizi per valutare le osservazioni e, infine, l’accordo di programma doveva essere approvato con decreto del Presidente della Giunta, mentre il Consiglio Comunale doveva ratificare l’adesione del sindaco all’accordo. Come si vede, se la Regione era d’accordo, si doveva fare in modo che la Regione si pronunciasse; invece, proprio per evitare le censure regionali, si è detto che non c’era più variante e “la maggioranza” del Consiglio Comunale, stravolgendo anche le norme sulle procedure di approvazione di piani particolareggiati non in variante (facendo valere arbitrariamente la precedente deliberazione come prima adozione per evitare il deposito e le osservazioni), ha fatto tutto da sola, nonostante sapesse che i ricorsi sarebbero andati avanti. C’è stata, quindi, la volontà di appigliarsi a un qualsiasi pretesto, pur di evitare le procedure che avrebbero fatto emergere le illegittimità.

La conoscenza dei ricorsi, poi, doveva suggerire di evitare che, nello stesso giorno di presentazione dell’istanza, si concedesse il permesso a demolire (Che coincidenza! E non è la sola). Ma quali sono (almeno, secondo le valutazioni che abbiamo fatto noi e per cui non abbiamo votato il piano così come è stato proposto) le illegittimità che si è cercato di non far emergere, che non hanno niente a che vedere con la Regione, oltre al fatto procedurale? La spiegazione è contenuta nella condanna di risarcimento, che non è affatto contraddittoria, se si considerano gli elementi a disposizione dei giudici ed il silenzio del difensore del Comune su fatti decisivi, come la quantificazione del danno (anche questa una semplice leggerezza?).

Come si sa, il TAR ha condannato il Comune al pagamento di € 894.240, che sono il risultato di mq 828,67 moltiplicati per € 1.300 al mq. Ora, a parte il fatto che immobili degradati, senza impianti tecnologici, senza sanitari, senza intonaci interni ed esterni, senza infissi interni ed esterni, in parte senza pavimentazione, senza scalinate e senza copertura, non possono valere quella stima, vi è il fatto più importante: nel piano si dava per scontato, come poi ha ribadito (sotto giuramento!) il perito di parte, approfittando della relazione dell’Ufficio tecnico (Allegato 3), che l’immobile demolito equivaleva a ben oltre 8 (otto) appartamenti di 100 mq l’uno! Sarà che non siamo tecnici, ma proprio non ci siamo sentiti di avallare questa “verità”, che rischia di portare al fallimento il Comune di San Marco, se, anziché rappresentare ai giudici che non è stata tradita alcuna buona fede dei proprietari (anzi!), si perde tempo ad offuscare la realtà addossando colpe a chi non ne ha. E, anche se colpe possono essere addebitate ad altri, queste non coprono e non giustificano, comunque, quelle degli organi tecnici e politici del Comune. Pensiamo che, quando un consigliere approva o un tecnico esprime un parere, lo fa con la propria testa: e una variante è variante, non diventa qualcos’altro per sentito dire.

La Sezione dell’Italia dei Valori

Allegati:
Scarica questo file (Allegato_1.pdf)Allegato_1.pdf[ ]431 Kb
Scarica questo file (Allegato_2.pdf)Allegato_2.pdf[ ]190 Kb
Scarica questo file (Allegato_3.pdf)Allegato_3.pdf[ ]972 Kb
Scarica questo file (Allegato_4.pdf)Allegato_4.pdf[ ]2241 Kb
Scarica questo file (Sentenza 383-2011.pdf)Sentenza 383-2011.pdf[ ]88 Kb