Suolo “Caserma dei Carabinieri”, il Tar dà ragione al Comune di San Marco in Lamis
Nota a cura dell’assessore al Contenzioso del Comune di San Marco in Lamis, Annalisa Sassano
Stante la rilevanza collettiva della vicenda della “cessione e permuta di suoli per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri” con relativa richiesta di risarcimento danni (quantificato in euro duecentomila), si informa la cittadinanza che il TAR Puglia-Bari, con sentenza n. 635 del 13.04.2021, ha confermato la legittimità dell’azione amministrativa del Comune di San Marco in Lamis, rigettando il ricorso col quale un privato pretendeva la cessione in di lui favore di suoli demaniali, conseguente all’atto d’obbligo adottato dal Commissario Straordinario nel 1984 ritenuto illegittimo anche dal TAR.
In pratica, aderendo alla tesi dell’attuale Amministrazione, il TAR ha statuito che la cessione dell’area per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ove è stata costruita la Caserma dei Carabinieri, costituisce contenuto obbligatorio dell’accordo/convenzione sicché la rivendicata permuta è fondata su un accordo affetto da parziale nullità per contrasto a una norma imperativa, cui consegue l’inserimento automatico del relativo onere, in sostituzione della clausola (nulla) difforme.: “il Comune…doveva necessariamente acquisire gratuitamente il suolo in proprietà di parte ricorrente in quanto a ciò tenuto per legge”.
Un contenzioso attivato da un privato nel quale l’Amministrazione, appena insediatasi (5 anni fa), ha dovuto gestire anche sul fronte di infondate interrogazioni, comunicati, interpretazioni, illazioni, ove addirittura si contestava la nomina del legale per la difesa dell’Ente che era stato chiamato in giudizio dal soggetto interessato alla vicenda, sostenendosi che si trattasse di un inutile dispendio di soldi pubblici siccome la vertenza era stata già risolta (sic!), nonostante il ricorso contro il Comune per la cessione di suoli demaniali e il risarcimento!
Dunque un ottimo risultato per il Comune, essendo stata parimenti rigettata la richiesta di 200mila euro (da attualizzare) per il preteso risarcimento dei danni, ciò che sbloccherà le corrispondenti somme, che vengono normalmente accantonate in bilancio a copertura di passività potenziali, in caso di soccombenza.
Telum imbelle sine ictu!