San Marco in Lamis, è consentito lo sbocco dei fumi da combustione a parete?

di Angelo Nardella

Da quando il paese è stato fornito di gas metano, si discute ancora oggi, se gli scarichi dei fumi degli impianti di riscaldamento, specie quelli dismessi dagli impianti centralizzati con sbocco a parete, sono conformi alle norme vigenti.

È necessario il periodo in cui il paese è stato dotato di metano da città e verificare la normativa vigente all’epoca compreso il regolamento edilizio comunale.

Tutti gli impianti di riscaldamento centralizzati antecedente al 1990, la loro dismissione dal centralizzato, viene inteso “ristrutturazione “dal centralizzato in autonomo secondo la normativa di cui al D.P.R. 412/93, per cui tutti gli utenti sono soggetti agli obblighi previsti di nuovi impianti e depositare al Comune il progetto per l’installazione di canne fumarie con sbocco al tetto.

Ristrutturazione significa: “progetto redatto da un tecnico abilitato per la costruzione di canne fumarie da inserire nei prospetti dei fabbricati in maniera di decoro estetico, senza deturpare le facciate e senza provocare danni ai condomini “, progetto di canne fumarie con sbocco al tetto in armonia dei prospetti esistenti.

Lo scarico dei fumi deve essere dimensionato alle norme UNI e le caldaie devono avere necessariamente canne fumarie singole o collettive con sbocco oltre il livello di copertura dell’edificio (art,5 comma D.P.R- 412/93), quale che sia il tipo di caldaia.:

Al secondo capoverso del comma  dell’art.5 dello stesso decreto,; fatte salve a tetto dell’edificio è sostituito dal seguente: fatte salve diverse disposizioni normative ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali o loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate solo  in caso di MERA SOSTITUZIONE di generatore di calore individuali nel caso si adottino generatori di calore che per i valori di emissione nei prodotti della combustione, appartengono alla classe meno inquinante prevista dalla normativa tecnica UNI en 297 e UNI En 483 per caldaie di tipo C.

 La mera sostituzione di generatori non era e non è applicabile per San Marco, perché il paese era sfornito di metanizzazione, ad eccezione di alcuni  impianti alimentati a bombole di gas da cucina  o bombolone a gpl.

L’affidamento di concessione dei lavori di progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di metanizzazione del Comune di San Marco in Lamis, denominato “Bacino Puglia 29 “, risale all’inizio di gennaio 1999, data in cui erano già in vigore le norme dello scarico dei fumi di generatori di caldaie con sbocco al tetto.

Inoltre, l’art.31 del Regolamento Edilizio Comunale vigente all’epoca, prescriveva: “ tutti gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonché gli scaldabagni a gas, le stufe, cucine, focolari e camini devono essere muniti di canne fumarie indipendenti prolungate per almeno un metro al disopra del tetto”.

La maggior parte delle dichiarazioni di conformità rese ed emesse dagli installatori di caldaie a gas per impianti autonomi, soprattutto quelli dismessi dall’impianto condominiale centralizzato a gasolio, sono nulle, per la mancanza di allegati obbligatori e non garantiscono lo scarico dei fumi della caldaia nei rispettivi condotti secondo quando previsto dalla normativa vigente.

L’art.19 della convenzione stipulata  Comune-Pitta al penultimo capoverso, recita: “ l’esecuzione degli impianti dovrà essere effettuata da installatori qualificati ad eseguire gli impianti secondo le prescrizioni delle leggi vigenti in materia di sicurezza degli impianti del gas; inoltre,l’art.3 del regolamento  allegato al contratto della concessione, ribadisce: “ l’installatore dovrà presentare alla Concessionaria propria dichiarazione di collaudo e conformità dell’impianto interno; solo dopo aver ottenuto tale dichiarazione, la Concessionaria darà inizio alla somministrazione del gas, sempreché l’impianto dell’utente non evidenzi difformità e/o difetti di esecuzione rispetto alle norme vigenti: Norme vigenti all’epoca  :D.P.R. 412/93 e art.31 del Regolamento Edilizio Comunale che vietavano scarichi dei funi di caldaie da riscaldamento di qualsiasi tipo, con sbocco a pareti.

Perché, San Marco paese certificato “GIOIELLO D’ITALIA “è stato commesso questo abuso, per ignoranza, o volutamente?

 Perché, l’Amministrazione Comunale e gli Organi tecnici preposti alla vigilanza del territorio hanno consentito tutto lo scempio perpetrato all’ambiente con sbocco dei fumi da combustione di caldaie da riscaldamento con scarico a parete, invece dello scarico ai tetti?

Perché, hanno violato le leggi vigenti ed il regolamento edilizio comunale, quali interessi e benefici ha ottenuto la popolazione, quello di respirare sostanze nocive che incidono negativamente sulla salute delle persone e sull’ambiente, o per fine terapeutico, specie gli sbocci dei fumi ubicati in prossimità di aperture o posti a circa mt. 3,00 dal piano stradale o marciapiede?

Perché, gli altri Organi preposti per la salubrità dell’ambiente, ASL, Arpa e Ufficio di Provincia non sono intervenuti?

Quale sottofondo si nasconde a danno dei cittadini, specie nei condomini dismessi dall’impianto centralizzato, quello di suscitare ed alimentare la litigiosità tra i condomini o redimere le controversie? I fumi prodotti da combustione vanno scaricati sulla copertura dell’edificio, al di fuori della zona di reflusso, in modo che possono disperdersi più facilmente nell’ atmosfera.

L’azione più sorprendente, è il quesito prodotto nel 2004 da parte di un tecnico comunale all’ ANCITEL in merito alla interpretazione del comma 9 dell’art.5 del D.P.R. 412/93- se la dismissione dell’impianto centralizzato in impianti singoli autonomi, potessero avere scarichi a parete utilizzando caldaie murali a camera stagna, ignorando l’art. 31 del Regolamento Edilizio locale vigente, il quale prescriveva tassativamente lo sbocco dei fumi prodotti da qualsiasi focolare al tetto.

A questo punto è spontanea la domanda, come può un Tecnico Comunale vigilare sugli abusi commessi dai cittadini, se non conosce il Regolamento Edilizio Comunale, e quali provvedimenti sono   stati adottati dall’Amministrazione?

Perché, l’Amministrazione Comunale ed il Dirigente l’Ufficio Tecnico hanno permesso a quel tecnico di porre all’ANCITEL un quesito posto in maniera inesatta e forviante allo scopo di non far rispettare la normativa vigente? O giustificare gli abusi operati a danno dell’ambiente e dei cittadini?

A tutti questi interrogativi, è necessario precisare che la normativa vigente all’epoca imponeva lo scarico dei funi di combustione prodotti da caldaie di riscaldamento con sbocco ai tetti indipendentemente dal tipo di caldaia;

la mera sostituzione prevista dal D.P.R. 412/93 non è applicabile per San Marco, ma solo in alcuni casi come accennato innanzi, perché la metanizzazione è avvenuta a partire dal 1999;

in ultimo, la normativa vigente per San Marco era l’art. 32 del Regolamento Edilizio Locale.

Ai cittadini il giudizio dell’operato degli Amministratori dell’epoca, e quali provvedimenti intendono adottare gli attuali Amministratori.

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