Angelo Cera: «La verità sulle elezioni comunali sta venendo fuori con due sentenze»

Cittadini, vi propongo la lettura della sentenza del TAR, con la memoria presentata dall’avvocato del Comune, e la sentenza del GUP del Tribunale di Foggia, che allego in copia, riguardanti le elezioni comunali del 5 giugno 2016, e che dovrebbero far riflettere sulla legittimità e sulla moralità di quanto accaduto.

Il TAR ha rigettato il ricorso di Pasquale Spagnoli sulle irregolarità elettorali basandosi su quello che ha detto ai giudici l’avvocato nominato dal sindaco Merla e pagato con i soldi del Comune (10.000 euro), e precisamente:

  • Il termine di presentazione delle liste scadeva alle ore 12,00 del 7 maggio 2016
  • Il 3, 4, 5 maggio vengono richiesti i certificati elettorali dei sottoscrittori (n.136) della lista Merla
  • Ianzano nella tarda mattinata del 6 maggio aveva già accettato la candidatura con Michele Bonfitto
  • Nel tardo pomeriggio di venerdì 6 maggio 2016, il PD stava per presentare la lista di Michele Merla con le 136 firme raccolte il 3, 4, 5 maggio e al 16° posto c’era Vincenzo Villani
  • Improvvisamente, nel pomeriggio del 6 maggio, Angelo Ianzano cambia idea e decide di candidarsi con Michele Merla
  • Alle ore 9,15 del 7 maggio veniva rilasciato il certificato di Ianzano per la nuova candidatura
  • Alle ore 10,50 del 7 maggio viene depositata la lista Bonfitto con la candidatura di Ianzano
  • Alle ore 11,16 del 7 maggio Ianzano consegna la rinuncia alla candidatura nella lista Bonfitto
  • Alle ore 11,40 del 7 maggio viene consegnata la lista Merla con la candidatura di Ianzano autenticata da un consigliere comunale del PD in data 7 maggio.

Come si vede, qualcosa non quadra: le 136 firme erano state messe per la lista con Vincenzo Villani il 3, 4 e 5 maggio e non potevano valere anche per la lista con Angelo Ianzano.

Insomma, bisognava far coincidere le date: se Ianzano ha rinunciato alla candidatura con Bonfitto il 7 maggio, anche le firme dei sottoscrittori devono risultare raccolte il 7 maggio.

A questo punto, l’avvocato (ma all’avvocato chi lo ha riferito?) pagato dal Comune tira fuori una versione veramente singolare: le firme, anche se sono degli stessi sottoscrittori della lista con Villani e nello stesso ordine dei certificati rilasciati il 3, 4 e 5 maggio, sono state messe a partire da dopo la mezzanotte tra il 6 e 7 maggio e sono state autenticate dallo stesso consigliere comunale del PD durante la notte e nella prima mattinata del 7 maggio.

Di fronte a questa rappresentazione dei fatti, il TAR prende atto delle carte così come sono state presentate e non si pronuncia in ordine ad eventuali reati di falso.

Non è difficile constatare che questa ricostruzione dei fatti è piuttosto bislacca e poco probabile: per questo ho deciso di presentare denuncia alla magistratura penale.

Dopo lungaggini non sempre comprensibili, finalmente il 12.11.2018, il GUP del Tribunale di Foggia ha emesso la sentenza che accerta che Ianzano “ha attestato il falso”, lo riconosce colpevole, ma non lo punisce per la “tenuità del fatto” in base all’art. 131bis del c.p.

Inoltre, lo stesso GUP, nella stessa udienza, rinvia a giudizio il consigliere  comunale del P.D., che ha autenticato le firme, per “falso ideologico continuato, commesso da pubblico ufficiale nell’autenticazione di 33 firme di sottoscrizione” della lista Merla.

Insomma, una sentenza avvalora l’ipotesi che al TAR potrebbero essere state raccontate frottole. In questo caso, ben 10.000 euro dei cittadini sarebbero stati dati ad un avvocato per rappresentare una versione non veritiera dei fatti, per favorire una parte politica e non per difendere il Comune, perché non c’erano atti del Comune da difendere. Secondo me, bisognerebbe verificare anche la legittimità della nomina dell’avvocato da parte del Comune, perché non mi sembra giusto far pagare al Comune la difesa di una parte politica.

On. Angelo CERA

Allegati:

Sentenza TAR
Sentenza GUP

Print Friendly, PDF & Email