Asili nido Ambito Territoriale, parla la Corte di Appello: «Riassumere le lavoratrici licenziate»

Brutta gatta da pelare per le cooperative che gestiscono gli asili nido comunali di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo e, di riflesso, per l’Ambito Territoriale di San Marco in Lamis. Il riferimento è alle cinque educatrici licenziate perché, come si ricorderà, non in possesso — secondo la tesi del Consorzio Icaro (attuale gestore) sposata anche dalla Regione Puglia — dei titoli di studio e dell’esperienza lavorativa richiesta dalla nuova gara di appalto, il cui capitolato veniva approvato con deliberazione dell’1.12.2015 n. 26 e aggiudicata dall’Ambito con determinazione dell’11.10.2016 n. 1761.  

Un licenziamento che non è andato giù alle interessate, messe alla porta da un giorno all’altro nonostante detenessero, con i precedenti curatori dell’appalto, un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Un modus operandi, quello adottato dalla cooperativa in questione, in netto contrasto con l’art. 37 del CCNL Cooperative Sociali, «che prevede la prosecuzione della prestazione lavorativa alle dipendenze della ditta aggiudicataria del servizio, alle medesime condizioni normative ed economiche in godimento prima del passaggio». A loro favore anche l’art. 8 del “Capitolato speciale d’appalto per la gestione del progetto educativo presso gli asili nido comunali e servizi prima infanzia” che impone l’obbligo alla ditta aggiudicataria di impiegare il medesimo personale.

A dirlo non sono le educatrici-puericultrici licenziate, ma una recente sentenza (la n.526/2019 pubblicata il 16/04/2019) emanata dalla Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza della Corte di Appello di Bari che, ribaltando il pronunciamento del Tribunale del lavoro di Foggia, ha dichiarato il diritto delle appellanti al ripristino e alla prosecuzione del rapporto di lavoro con il Consorzio ICARO con decorrenza da settembre 2017 “…alle condizioni stabilite nel capitolato d’appalto n. 26 del 1° dicembre 2015”.

Ma non finisce qui. Sempre la corte barese ha inoltre condannato “le predette Cooperative al pagamento in favore di ciascuna delle appellanti delle retribuzioni maturate a far data dall’11.10.2017 fino al dì del ripristino del rapporto di lavoro, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali” e al pagamento in solido “delle spese del doppio grado del giudizio in favore delle lavoratrici…”.  

Adesso l’interrogativo è d’obbligo: che fine faranno le dipendenti assunte in “sostituzione” di quelle licenziate? Inoltre, pare che le stesse, quelle attualmente in servizio, non percepiscano lo stipendio da quattro/cinque mesi. Insomma, la storia si ripete sempre a discapito dei più deboli.

Print Friendly, PDF & Email